Consumi idrici anomali: responsabilità e obblighi tra condominio e gestore

La Cassazione chiarisce i doveri delle parti in caso di consumi sospetti o consumi anomali rilevati dal contatore

ROMA (EN24) – Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 20540/2025) ha ribadito un principio fondamentale riguardo alla gestione dei consumi idrici, in particolare in presenza di consumi anomali registrati dai contatori. La decisione chiarisce responsabilità e obblighi sia del gestore sia dell’utente, con implicazioni pratiche importanti per condomini e fornitori di servizi idrici.

Il Tribunale di primo grado aveva condannato un condominio al pagamento di circa 18mila euro, oltre interessi, a seguito di un contenzioso sul consumo di acqua rilevato da un contatore che aveva registrato consumi sospetti. Il condominio, ricorrente in appello, aveva contestato la condanna sostenendo che la società fornitrice avesse sostituito unilateralmente il contatore senza comunicarlo, e che i consumi dichiarati risultassero sproporzionati rispetto a quelli attesi.

La Corte d’appello aveva confermato la condanna, giudicando che il gestore, in qualità di parte responsabile del servizio, avesse violato il principio di buona fede contrattuale, omettendo di informare tempestivamente l’utente di eventuali anomalie e di adottare le opportune verifiche.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso del condominio, ribadendo che, in presenza di consumi idrici anomali, grava sul gestore l’onere di dimostrare che il contatore funzioni regolarmente e che le fatture siano corrette. Tuttavia, anche l’utente ha un dovere di diligenza: deve adottare tutte le cautele possibili e vigilare sul funzionamento del contatore, soprattutto se segnala malfunzionamenti o anomalie.

In particolare, la Corte ha sottolineato che, quando il gestore riceve una segnalazione di malfunzionamento, ha l’obbligo di fornire adeguata informativa all’utente, consentendogli di attivarsi tempestivamente per verificare e ridurre il rischio di aggravamenti. Se l’utente – come nel caso del condominio – segnala un possibile malfunzionamento, spetta a lui dimostrare di aver vigilato e adottato tutte le misure di cautela per evitare alterazioni dei consumi.

La controversia nasceva da fatti risalenti a oltre dieci anni fa, quando la società che gestiva il servizio idrico a Milano notificò un decreto ingiuntivo di oltre 21mila euro per mancato pagamento di fatture relative a consumi d’acqua. Il condominio si oppose, sostenendo che il credito fosse infondato, contestando il funzionamento del contatore e la correttezza delle rilevazioni.

La sentenza chiarisce che, in caso di consumi anomali, la responsabilità di verificare e di comunicare tempestivamente le anomalie ricade sul gestore, ma anche l’utente – in questo caso il condominio – deve dimostrare di aver vigilato e adottato tutte le cautele necessarie. La corretta gestione del rapporto contrattuale richiede un equilibrio tra l’obbligo di informare e l’obbligo di vigilare, per evitare controversie e ingiustificate richieste di pagamento.

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